E’ partito in Comm. Trasporti l’esame dei Ddl recanti promozione dell’uso condiviso di veicoli privati

a cura di Anna Donati

CAMERA – E’ stato avviato il 24 gennaio, in Comm. Trasporti l’esame dei Ddl recanti Promozione dell’uso condiviso di veicoli privati (C. 859 e C. 930).

Il relatore, On. Ficara (M5s), ha illustrato le due proposte di legge.

Il Ddl C. 859 a prima firma dell’On. De Lorenzis (M5s) è finalizzato, come indicato nell’articolo 1, a disciplinare il car sharing tra privati e a stabilire i criteri e le modalità per la realizzazione di tale pratica e le misure e le iniziative per la sua diffusione. Tra le finalità sono in particolare indicate l’uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati nonché la progressiva riduzione del numero di veicoli di proprietà privata individuale.

Si persegue inoltre l’obiettivo di un migliore e più razionale impiego degli spazi urbani.

  • L’articolo 2 definisce il car sharing tra privati, attualmente non disciplinato nell’ordinamento, come l’uso di un veicolo privato che viene messo in condivisione dal proprietario in favore di soggetti terzi che lo utilizzano per fini privati.
    L’articolo 3 disciplina l’attività del gestore della piattaforma. Si prevede in particolare che il gestore della piattaforma stabilisca in modo chiaro e trasparente le tariffe per l’uso condiviso del veicolo.
  • L’articolo 4 modifica il decreto-legge n. 83 del 2012, introducendo, tra le finalità a cui può essere destinato il Fondo speciale rotativo per la crescita sostenibile, istituito presso il MISE, anche la promozione di piattaforme digitali nel settore del car sharing tra privati. Si prevede inoltre che il MIT elabori annualmente il programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati.
  • L’articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

La proposta di legge C. 930 a prima firma dell’On. Scagliusi (M5s) si compone di sette articoli ed è finalizzata, come indicato nell’articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull’uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell’impatto ambientale: si tratta del sistema denominato car pooling.L’articolo 2 contiene le definizioni: in particolare quella di car pooling, qualificato come la modalità di trasporto non professionale consistente nell’uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite le piattaforme di intermediazione fornite dai gestori. Sono inoltre definite le figure del gestore, dell’utente operatore e dell’utente fruitore ed è introdotta la definizione di piattaforma di intermediazione, intesa come ogni servizio di interconnessione di utenti fornito dai gestori attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e no.

  • L’articolo 3 disciplina le caratteristiche del car pooling.
  • L’articolo 4 disciplina l’attività dei gestori della piattaforma di intermediazione. Essi organizzano e gestiscono le piattaforme di intermediazione attraverso le quali gli utenti operatori e gli utenti fruitori accedono ai servizi di car pooling e la loro attività può configurarsi come attività di impresa. Attraverso la piattaforma di intermediazione, i gestori possono proporre all’utente operatore un importo da indicare ai fini della compartecipazione alle spese che tenga conto delle caratteristiche dell’itinerario offerto in condivisione.
  • L’articolo 5 disciplina l’attività di promozione del car pooling. Si prevede in particolare che le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell’ambito di questi, ai servizi di car pooling.
  • L’articolo 6 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta fino all’importo massimo di 10.000 euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui, alle imprese che adempiono alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e che gestiscono direttamente servizi di car pooling.
  • L’articolo 7 prevede infine che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

L’Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility ha avviato una consultazione interna tra i membri per portare il proprio punto di vista sulle iniziative legislative in corso.